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Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Venezia 

I fini istituzionali dell’azienda

In forza della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, articolo 7:

1. Le Ater provvedono a:
a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
b) progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;
d) eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;
e) svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
f) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
g) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l’esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;
i) intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori sul mercato edilizio, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
j) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
k) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
l) applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.

2. Le ATER possono, altresì, svolgere le seguenti attività:
a) gestione e valorizzazione del patrimonio dismesso delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) o trasferito all’amministrazione regionale, o di altri enti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, da destinare alle attività di cui al comma 1, lettere a) e d);
b) funzioni di stazione unica appaltante secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni;
c) attestare, su richiesta degli interessati, la qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” e successive modificazioni;
d) verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite dalle norme sui contratti pubblici;
e) ogni altra attività attribuita da leggi statali o regionali.

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